Il visto per lavoro subordinato (dipendente)

Il visto per lavoro subordinato (dipendente)

Il visto per lavoro subordinato consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero (d’età non inferiore a 15 anni a condizione che abbia assolto l’obbligo minimo di scolarità) che sia chiamato in Italia a prestare un’attivita’ lavorativa a carattere subordinato (Ovvero come dipendente). Per poter lavorare in Italia, i cittadini stranieri extracomunitari residenti all’estero, devono rientrare nelle quote di ingresso per lavoro, fissate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e fare richiesta di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, avrà durata pari a quella del rapporto di lavoro e, comunque, non sarà superiore ad un anno per contratto di lavoro a tempo determinato e non superiore a due anni per lavoro a tempo indeterminato.

La richiesta di assunzione di un lavoratore all’estero può essere proposta sia da un datore di lavoro italiano che da un datore straniero regolarmente residente in Italia e deve essere indirizzata alla competente Direzione Provinciale del Lavoro (D.P.L.).

La Direzione Provinciale del Lavoro deve:
– verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e delle condizioni di lavoro offerte allo straniero;
– fornire L’AUTORIZZAZIONE AL LAVORO, se i requisiti sono soddisaftti;

Il datore di lavoro deve:
– fornire garanzia della disponibilità di un alloggio per il lavoratore, che entri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
– fornire copia della proposta del contratto di soggiorno per lavoro con le specifiche delle condizioni di trattamento (orario di lavoro e livello retributivo) e comprensivo dell’impegno al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
– esibire documentazione al riguardo della propria attività imprenditoriale;

Il nulla osta deve essere rilasciato dalla Questura (Sportello Unico per l’Immigrazione) entro 40 giorni dalla richiesta. Il nullaosta ha una validità non superiore a sei mesi a partire dalla data del rilascio e viene apposto in calce alla autorizzazione al lavoro ricevuta dal D.P.L. Ricevuta la documentazione, il datore di lavoro la invia allo straniero extracomunitario residente nel suo Paese. Il lavoratore presenterà la documentazione all’Ufficio Consolare di Mosca o Sanpietroburgo per la richiesta del visto di ingresso in Italia come lavoro subordinato. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana dopo gli opportuni controlli, rilascerà al cittadino extracomunitario, entro 30 giorni dalla data di richiesta, il visto di ingresso.

 

Per le Informazioni di riferimento aggiornate :
UFFICIO CONSOLARE AMBASCIATA ITALIANA MOSCA
MINISTERO DEGLI ESTERI