il visto turistico

Il visto turistico

Il visto turistico viene rilasciato per viaggi turistici.
Consente un solo ingresso in Russia nel corso del periodo di validità, per un soggiorno di durata massima di 90 giorni. Con il visto turistico non è possibile svolgere nessuna attività lavorativa. Una volta che si entra in Italia, (indipendentemente dal fatto che sia o meno necessario il visto per turismo) prima dello scadere di 8 giorni, è obbligatorio andare in Questura per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per turismo altrimenti si rischia l’espulsione

I requisiti per l’ottenimento del visto uristico sono :

  • Biglietto di viaggio di andata e ritorno (oppure solo la prenotazione) ovvero la disponibilita’ di autonomi mezzi di viaggio;
  • La disponibilita’ di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalita’, ecc.).
    Nel caso d’invito da parte di cittadino italiano o straniero regolarmente residente, dovra’ essere esibita una “dichiarazione d’invito” con cui il dichiarante attesti la sua disponibilita’ ad offrire ospitalita’ in Italia al richiedente il visto.
  • Adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’interno con la Direttiva di cui all’art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998;
    Laddove quest’ultimo non disponga autonomamente di tali mezzi di sussistenza la “dichiarazione d’invito” dovra’ essere accompagnata dalla adeguata dimostrazione dei mezzi finanziari necessari per il periodo di soggiorno (anche tramite travellers cheques, buoni fruttiferi postali, libretto di risparmio nominativo, estratto conto, carta di credito + estratto conto, titoli, ecc.).
    Per gli elenchi delle imprese di assicurazione abilitate a rilasciare garanzie nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici vedi www.isvap.it

Il rilascio del visto d’ingresso per turismo è altamente discrezionale, infatti la legge Bossi Fini prevede addirittura che il provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per turismo non deve nemmeno essere motivato dal consolato competente. In altre parole si sancisce per legge che se si vuole si concede il visto per turismo, se non si vuole non lo si concede.
Lo straniero può inoltre essere “respinto” dall’autorità di frontiera, se non sono presenti le garanzie previste per l’ingresso nel territorio dello Stato. Rimane salva la possibilità di fare ricorso al diniego di visto di ingresso, entro 60 giorni dall’emanazione del provvedimento, al TAR del Lazio. E’ quindi importante essere seguiti da professionisti durante la presentazione dei documenti richiesti per il rilascio del visto turistico, in modo da evitare inconvenienti gravi.

Per le Informazioni di riferimento aggiornate :
UFFICIO CONSOLARE AMBASCIATA ITALIANA MOSCA
MINISTERO DEGLI ESTERI