Approfondimenti delle tematiche riguardanti la Russia e l'Est-Europeo
LEGGE 30 luglio 2002, n.189 (Fini - Bossi)
Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
testo in vigore dal: 10-9-2002
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
CAPO
I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Art.
1.
(Cooperazione con Stati stranieri)
1.
Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo
umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: "organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)," sono inserite le seguenti:
"delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni,
associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)";
b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: "a
favore delle ONLUS" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ",
nonche' le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni,
associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera
i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;".
2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali
di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti
dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, con esclusione delle iniziative
a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione
prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali
e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione
clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione,
nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonche' in materia di cooperazione
giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa internazionale
in materia di sicurezza della navigazione.
3. Si puo' procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di
aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non
adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro
illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi.
Art.
2.
(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)
1.
Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato "testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998", dopo l'articolo 2, e' inserito
il seguente:
"Art. 2-bis. - (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)
-
1. E' istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle
disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato e' presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del
Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio
dei ministri, ed e' composto dai Ministri interessati ai temi trattati
in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un presidente
di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome.
3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, e' istituito
un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, composto
dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari
opportunita', per il coordinamento delle politiche comunitarie, per l'innovazione
e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della
giustizia, delle attivita' produttive, dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dell'economia
e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, per
i beni e le attivita' culturali, delle comunicazioni, oltre che da un
rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti
designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie
oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni
altra pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle disposizioni
del presente testo unico, nonche' degli enti e delle associazioni nazionali
e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo
3, comma 1.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per
le politiche comunitarie, sono definite le modalita' di coordinamento
delle attivita' del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri".
Art.
3.
(Politiche migratorie)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo
3, al comma 1, dopo le parole: "ogni tre anni" sono inserite
le seguenti: "salva la necessita' di un termine piu' breve".
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo
3, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti
il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro
il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento
del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento
programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio
dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale,
e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle
misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo
20. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti possono essere
emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno
per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e
per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette.
In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale,
il Presidente del Consiglio dei ministri puo' provvedere in via transitoria,
con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente".
Art.
4.
(Ingresso nel territorio dello Stato)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo
4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il visto di ingresso e' rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche
o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello
straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti
rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli
emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorita' diplomatiche
o consolari di altri Stati.
Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorita' diplomatica
o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta
in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo
o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso
ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti
dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorita'
diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a
lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.
In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego
non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate
ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione
di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno
della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilita'
penali, l'inammissibilita' della domanda. Per lo straniero in possesso
di permesso di soggiorno e' sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio
dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorita' di frontiera";
b) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Non
e' ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che
sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi
per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione
delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice
di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta'
sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia
e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati
diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite".
Art.
5.
(Permesso di soggiorno)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo
5 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "permesso di soggiorno rilasciati",
sono inserite le seguenti: ", e in corso di validita',";
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno e' sottoposto
a rilievi fotodattiloscopici";
c) al comma 3, alinea, dopo le parole: "La durata del permesso di
soggiorno" sono inserite le seguenti: "non rilasciato per motivi
di lavoro";
d) al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;
e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e' rilasciato
a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo
5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro e' quella
prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo' superare:
a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro stagionale, la durata
complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due
anni di seguito per prestare lavoro stagionale puo' essere rilasciato,
qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualita', per la durata temporale annuale di cui
ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento.
Il relativo visto di ingresso e' rilasciato ogni anno. Il permesso e'
revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni
del presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base
della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del
presente testo unico. Il permesso di soggiorno non puo' avere validita'
superiore ad un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia
il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo
4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma
5 dell'articolo 26, ne da' comunicazione anche in via telematica al Ministero
dell'interno e all'INPS per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma
9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
Uguale comunicazione e' data al Ministero dell'interno per i visti di
ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro trenta
giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo
29, la durata del permesso di soggiorno non puo' essere superiore a due
anni";
f) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto dallo straniero
al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima
della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni
prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta
giorni nei restanti casi, ed e' sottoposto alla verifica delle condizioni
previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente
testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo
unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno e' rinnovato
per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale";
g) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno
e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici";
h) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo
9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con
caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio
dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un
modello uniforme per i permessi di soggiorno";
i) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
"8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di ingresso o reingresso,
un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno,
ovvero contraffa' o altera documenti al fine di determinare il rilascio
di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno,
di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, e' punito con
la reclusione da uno a sei anni. Se la falsita' concerne un atto o parte
di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione e' da
tre a dieci anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico
ufficiale".
Art.
6.
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo l'articolo
5 e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) -
1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore
di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un
prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione
europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilita' di un
alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla
legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di
viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno
il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a)
e b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro e' sottoscritto in base a quanto
previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione
della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro
o dove avra' luogo la prestazione lavorativa secondo le modalita' previste
nel regolamento di attuazione".
2. Con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, si procede all'attuazione
e all'integrazione delle disposizioni recate dall'articolo 5-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma
1 del presente articolo, con particolare riferimento all'assunzione dei
costi per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo
5-bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.
Art.
7.
(Facolta' inerenti il soggiorno)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo
6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "prima della sua scadenza," sono
inserite le seguenti: "e previa stipula del contratto di soggiorno
per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza
dei requisiti previsti dall'articolo 26,";
b) al comma 4, le parole: "puo' essere sottoposto a rilievi segnaletici"
sono sostituite dalle seguenti: "e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici
e segnaletici".
Art.
8.
(Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione
dell'ospitante e del datore di lavoro)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo
7, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo
sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 160 a 1.100 euro".
Art.
9.
(Carta di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 9, comma 1, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".
Art.
10.
(Coordinamento dei controlli di frontiera)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo
11, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato
nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie
per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima
e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresi' apposite
misure di coordinamento tra le autorita' italiane competenti in materia
di controlli sull'immigrazione e le autorita' europee competenti in materia
di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato
ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388".
Art.
11.
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
1.
All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque in
violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti
a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero
atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale
la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e'
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000
euro per ogni persona";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al
fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare
l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni
del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro
Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza
permanente, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con
la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando
il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando
servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati
o comunque illegalmente ottenuti";
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio
dello Stato di cinque o piu' persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona e' stata
esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumita';
c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona e' stata
sottoposta a trattamento inumano o degradante.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare
persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale
ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite
al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione
da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo
98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis
e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto
a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante
dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono
diminuite fino alla meta' nei confronti dell'imputato che si adopera per
evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria
nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei
fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o piu' autori di reati
e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole:
"609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonche'
dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,"";
d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel
mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato
motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito
di migranti, puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti
elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di
migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali
in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere
alle attivita' di cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al
di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della
Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei
limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche
quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con
bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi della Marina militare
nonche' quelle di raccordo con le attivita' svolte dalle altre unita'
navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale
dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze
e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano,
in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo".
Art.
12.
(Espulsione amministrativa)
1.
All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente
esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato.
Quando lo straniero e' sottoposto a procedimento penale e non si trova
in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire
l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorita' giudiziaria, che puo'
negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate
in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti
nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse
della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa
fino a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze
processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione
con le modalita' di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso
qualora l'autorita' giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla
data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta
di nulla osta, il questore puo' adottare la misura del trattenimento presso
un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14";
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia
il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della
custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del
codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali
il nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero
sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata
estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere
applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento
con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio
del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e' immediatamente
comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita
la prova dell'avvenuta espulsione, se non e' ancora stato emesso il provvedimento
che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
E' sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo
240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13,
13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio
dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata
superiore, prima del termine di prescrizione del reato piu' grave per
il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345
del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per
decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima
e' ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.
3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non puo' essere concesso qualora
si proceda per uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale, nonche' dall'articolo 12 del
presente testo unico";
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. L'espulsione e' sempre eseguita dal questore con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui
al comma 5";
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Nei confronti dello straniero che si e' trattenuto nel territorio
dello Stato quando il permesso di soggiorno e' scaduto di validita' da
piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo, l'espulsione
contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla
frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo
che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento";
e) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato unicamente
il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha
sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione. Il termine e' di sessanta
giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione
monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento
adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del
ricorso. Il ricorso di cui al presente comma puo' essere sottoscritto
anche personalmente, ed e' presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione
del ricorso, da parte della persona interessata, e' autenticata dai funzionari
delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne
l'autenticita' e ne curano l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo straniero
e' ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di
fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorita' consolare.
Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello
Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore
designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella
di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete";
f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati;
g) il comma 13 e' sostituito dai seguenti:
"13. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel territorio dello
Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In
caso di trasgressione lo straniero e' punito con l'arresto da sei mesi
ad un anno ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del
divieto di reingresso e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La stessa pena si applica allo straniero che, gia' denunciato per il reato
di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.
13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis e' sempre consentito l'arresto
in flagranza dell'autore del fatto e, nell'ipotesi di cui al comma 13-bis,
e' consentito il fermo. In ogni caso contro l'autore del fatto si procede
con rito direttissimo";
h) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
"14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma
13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione puo'
essere previsto un termine piu' breve, in ogni caso non inferiore a cinque
anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato
nel periodo di permanenza in Italia".
Art.
13.
(Esecuzione dell'espulsione)
1.
All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo
di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e
della nazionalita', ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio
presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo'
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine,
il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione
senza ritardo al giudice";
b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso
un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di
permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore
ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di cinque giorni. L'ordine e' dato con provvedimento scritto, recante
l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio
dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi
del comma 5-bis e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale
caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera
a mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato,
in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello
Stato e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater e' obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al
fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore puo' disporre
i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo".
2. Per la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza
e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per
l'anno 2002, 24,79 milioni di euro per l'anno 2003 e 24,79 milioni di
euro per l'anno 2004.
Art.
14.
(Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione)
1.
All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o
della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti
di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva
comunicazione al questore ed alla competente autorita' consolare al fine
di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire,
in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito
dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione".
2. La rubrica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998 e' sostituita dalla seguente: "Espulsione a titolo
di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione".
Art.
15.
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)
1.
L'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998 e' sostituito dal seguente:
"Art. 16. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa
alla detenzione) - 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna
per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero
che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma
2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite
di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione
condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ne'
le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo
unico, puo' sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione
per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione di cui al comma 1 e' eseguita dal questore anche se la
sentenza non e' irrevocabile, secondo le modalita' di cui all'articolo
13, comma 4.
3. L'espulsione di cui al comma 1 non puo' essere disposta nei casi in
cui la condanna riguardi uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti
previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore
nel massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma
14, la sanzione sostitutiva e' revocata dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova
in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve
scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni,
e' disposta l'espulsione. Essa non puo' essere disposta nei casi in cui
la condanna riguarda uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma
2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti
dal presente testo unico.
6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 e' il magistrato
di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalita', acquisite
le informazioni degli organi di polizia sull'identita' e sulla nazionalita'
dello straniero. Il decreto di espulsione e' comunicato allo straniero
che, entro il termine di dieci giorni, puo' proporre opposizione dinanzi
al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti
giorni.
7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 e' sospesa
fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del
tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane
fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio.
L'espulsione e' eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione
dello straniero con la modalita' dell'accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica.
8. La pena e' estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione
dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato
illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di
detenzione e' ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.
9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione
non si applica ai casi di cui all'articolo 19".
Art.
16.
(Diritto di difesa)
1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: "Lo straniero" sono inserite le seguenti: "parte offesa ovvero" e dopo la parola: "richiesta" sono inserite le seguenti: "della parte offesa o".
Art.
17.
(Determinazione dei flussi di ingresso)
1.
All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche
all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente
nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri
cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio";
b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "quote riservate"
sono inserite le seguenti: "ai lavoratori di origine italiana per
parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di
ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere
inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche
o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi,
nonche'";
c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresi'
essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro
suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe
informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili
forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio.
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza
e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale,
contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili
nel triennio successivo in rapporto alla capacita' di assorbimento del
tessuto sociale e produttivo".
Art.
18.
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo)
1.
L'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998 e' sostituito dal seguente:
"Art. 22. - (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)
-
1. In ogni provincia e' istituito presso la prefettura-ufficio territoriale
del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero
procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri
a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero
deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia
di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero
di quella ove avra' luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalita' di sistemazione alloggiativa
per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative
condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso
datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il
rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il
datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia
puo' richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b)
e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu' persone iscritte
nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri
definiti nel regolamento di attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui
ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia
di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede
a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle
disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva
gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181.
Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da
parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica,
il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione
negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresi' al datore
di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego
abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma
5.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo
di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che
siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni
del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia,
in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti
numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo
3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette
la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari,
ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha
validita' per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero
provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso
con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per
l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca
presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla
osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato
e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorita' consolare
competente ed al centro per l'impiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per
l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto
con lo straniero, e' punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500
euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione e' competente
il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia
per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito
del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine
o di stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le
informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali
e' concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque
idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresi' il rilascio dei
permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al
titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce
un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da
condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni
avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse
informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure,
all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice
fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati
secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3,
comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del
permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari
legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso
di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche
per dimissioni, puo' essere iscritto nelle liste di collocamento per il
periodo di residua validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo
che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo
non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita'
di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione
del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorita' rispetto
a nuovi lavoratori extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori
stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo,
ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto,
nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con
l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni
lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25,
comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva
i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo' goderne
indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocita' al verificarsi
della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento
del sessantacinquesimo anno di eta', anche in deroga al requisito contributivo
minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995,
n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale,
di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari
che prestino regolare attivita' di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento
di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza
di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalita'
di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i
corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della
Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione".
2. All'articolo 26, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La rappresentanza
diplomatica o consolare rilascia, altresi', allo straniero la certificazione
dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli
adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per la concessione
del permesso di soggiorno per lavoro autonomo".
Art.
19.
(Titoli di prelazione)
1.
L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998 e' sostituito dal seguente:
"Art. 23. - (Titoli di prelazione) -
1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni
e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome
e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori
di lavoro e dei lavoratori, nonche' organismi internazionali finalizzati
al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento
nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore
dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attivita'
di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' finalizzata:
a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che
operano all'interno dello Stato;
b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che
operano all'interno dei Paesi di origine;
c) allo sviluppo delle attivita' produttive o imprenditoriali autonome
nei Paesi di origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attivita' di cui al comma
1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attivita' si riferiscono
ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e
5, secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione del presente
testo unico.
4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni
di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi
di cui al comma 1".
Art.
20.
(Lavoro stagionale)
1.
L'articolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998 e' sostituito dal seguente:
"Art. 24. - (Lavoro stagionale) -
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati,
che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a
carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa
allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai
sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non
abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta
secondo le modalita' previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente
comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine
di cinque giorni l'eventuale disponibilita' di lavoratori italiani o comunitari
a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 22, comma 3.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione
nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data
di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validita' da venti giorni
ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro
stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi
di lavori di piu' breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate
nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla
scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini
del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia
per motivi di lavoro.
Puo', inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale
in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale
dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali,
apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri
ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento
economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i
lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro
della manodopera, nonche' eventuali incentivi diretti o indiretti per
favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari
relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere
stagionale, uno o piu' stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
e' punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12".
Art.
21.
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo
26, dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei
reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II,
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi
alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice
penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero
e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica".
Art.
22.
(Attivita' sportive)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo
27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera r) e' aggiunta la seguente:
"r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie
pubbliche e private;";
b) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i
Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, e' determinato
il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono
attivita' sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da
ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione e'
effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro
vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di
assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine
di assicurare la tutela dei vivai giovanili".
Art.
23.
(Ricongiungimento familiare)
1.
All'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni
oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di
salute che comporti invalidita' totale";
2) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza
ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati
al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute";
3) la lettera d) e' abrogata;
b) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata
della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti
di parentela, coniugio e la minore eta', autenticata dall'autorita' consolare
italiana, e' presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso
la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo
di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con
timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio,
verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente,
l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento
richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato
puo' ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata
dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione
della domanda e della relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresi'
il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5".
Art.
24.
(Permesso di soggiorno per motivi familiari)
1. All'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 5, prima delle parole: "In caso di separazione", sono inserite le seguenti: "In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e".
Art.
25.
(Minori affidati al compimento della maggiore eta')
1.
All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo' essere rilasciato
per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato
o autonomo, al compimento della maggiore eta', sempreche' non sia intervenuta
una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo
33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un
periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale
e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza
nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto
del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea
documentazione, al momento del compimento della maggiore eta' del minore
straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio
nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non
meno di due anni, ha la disponibilita' di un alloggio e frequenta corsi
di studio ovvero svolge attivita' lavorativa retribuita nelle forme e
con le modalita' previste dalla legge italiana, ovvero e' in possesso
di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del
presente articolo e' portato in detrazione dalle quote di ingresso definite
annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4".
Art.
26.
(Accesso ai corsi delle universita')
1.
Il comma 5 dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
"5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parita'
di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta
di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o
per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente
soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore
conseguito in Italia, nonche' agli stranieri, ovunque residenti, che sono
titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole
straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto
di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei
titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso
per studio".
Art.
27.
(Centri di accoglienza e accesso all'abitazione)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo
40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale e' riservato
agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino
di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia
ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti
in materia";
c) il comma 5 e' abrogato;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri
regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno
biennale e che esercitano una regolare attivita' di lavoro subordinato
o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parita'
con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica
e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte
da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni
abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto
e locazione della prima casa di abitazione".
Art.
28.
(Aggiornamenti normativi)
1.
Nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ovunque
ricorrano, le parole: "ufficio periferico del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "prefettura-ufficio
territoriale del Governo" e le parole: "il pretore" sono
sostituite dalle seguenti: "il tribunale in composizione monocratica".
2. All'articolo 25 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, il primo periodo del comma 5 e' sostituito dal seguente: "Ai
contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni
dell'articolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi
all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza".
3. All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, nel comma 3, le parole da: "o di corrispondente garanzia"
fino alla fine del comma sono soppresse.
Art.
29.
(Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso e sul soggiorno
dello straniero)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo
30, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera
b), e' immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio
non e' seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata
prole".
Art.
30.
(Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari)
1.
Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse
con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge, e nelle more
del completamento degli organici del Ministero degli affari esteri mediante
ricorso alle ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere,
previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, personale con contratto
temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta
unita', anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo
152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive modificazioni. Per le stesse esigenze il contratto
puo' essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi,
anche in deroga al limite temporale di cui all'articolo 153, secondo e
terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18
del 1967. Le suddette unita' di personale sono destinate a svolgere mansioni
amministrative ordinarie nelle predette sedi all'estero. Nelle medesime
sedi un corrispondente numero di unita' di personale di ruolo appartenente
alle aree funzionali e' conseguentemente adibito all'espletamento di funzioni
istituzionali in materia di immigrazione ed asilo, nonche' di rilascio
dei visti di ingresso.
2. Per l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure
previste per il personale temporaneo di cui all'articolo 153 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
Capo
II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO
Art.
31.
(Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)
1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' sostituito dal seguente: "Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento".
Art.
32.
(Procedura semplificata)
1.
Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 7 e' abrogato;
b) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - (Casi di trattenimento) -
1. Il richiedente asilo non puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare
la domanda di asilo presentata. Esso puo', tuttavia, essere trattenuto
per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni
alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi:
a) per verificare o determinare la sua nazionalita' o identita', qualora
egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d'identita', oppure
abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;
b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora
tali elementi non siano immediatamente disponibili;
c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto
ad essere ammesso nel territorio dello Stato.
2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:
a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo
straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di
frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;
b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno
straniero gia' destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.
3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b)
e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), e' attuato nei centri
di identificazione secondo le norme di apposito regolamento.
Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalita'
di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio
d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di identificazione sara' comunque
consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sara' altresi'
consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati
con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le
norme di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza
di cui al medesimo articolo 14 sara' comunque consentito l'accesso ai
rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sara' altresi' consentito agli avvocati
e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata
nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di
cui all'articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa,
allo straniero e' concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al
termine della procedura stessa.
Art. 1-ter. - (Procedura semplificata) -
1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1-bis
e' istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza
di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalita' di cui
ai commi da 2 a 6.
2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato
di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente
per il luogo in cui la richiesta e' stata presentata dispone il trattenimento
dello straniero interessato in uno dei centri di identificazione di cui
all'articolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza,
il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria
alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato
che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione,
provvede all'audizione. La decisione e' adottata entro i successivi tre
giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato
di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente
per il luogo in cui la richiesta e' stata presentata dispone il trattenimento
dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea
di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286; ove gia' sia in corso il trattenimento, il questore
chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo
di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento
della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento
dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione
necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status
di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della
documentazione, provvede all'audizione.
La decisione e' adottata entro i successivi tre giorni.
4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo 1-bis,
comma 3, equivale a rinuncia alla domanda.
5. Lo Stato italiano e' competente all'esame delle domande di riconoscimento
dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non
lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi
della legge 23 dicembre 1992, n. 523.
6. La commissione territoriale, integrata da un componente della Commissione
nazionale per il diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame
delle decisioni su richiesta adeguatamente motivata dello straniero di
cui e' disposto il trattenimento in uno dei centri di identificazione
di cui all'articolo 1-bis, comma 3. La richiesta va presentata alla commissione
territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione.
L'eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale
e' presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente
competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze
diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento
dal territorio nazionale; il richiedente asilo puo' tuttavia chiedere
al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio
nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso
e' immediatamente esecutiva.
Art. 1-quater. - (Commissioni territoriali) -
1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con il
regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni
territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette
commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno, sono presiedute
da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario
della Polizia di Stato, da un rappresentante dell'ente territoriale designato
dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e da un rappresentante
dell'ACNUR.
Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente.
Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente
della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato
prevista all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un funzionario del Ministero
degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti,
ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di
richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di
particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi
di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso
di parita', prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in relazione
a particolari afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono essere
composte da personale posto in posizione di distacco o di collocamento
a riposo. La partecipazione del personale di cui al precedente periodo
ai lavori delle commissioni non comporta la corresponsione di compensi
o di indennita' di qualunque natura.
2. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede
alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale
per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni
provvede all'audizione. La decisione e' adottata entro i successivi tre
giorni.
3. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni
territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente
viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato.
Le stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente all'informazione
sulle modalita' di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2,
comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. Nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali valutano
per i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le conseguenze di un rimpatrio
alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di
cui l'Italia e' firmataria e, in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
5. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali e' ammesso ricorso
al tribunale ordinario territorialmente competente che decide ai sensi
dell'articolo 1-ter, comma 6.
Art. 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto di asilo) -
1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato
prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, e' trasformata in Commissione
nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata "Commissione
nazionale", nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari
esteri. La Commissione e' presieduta da un prefetto ed e' composta da
un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della
carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica
sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia
dell'ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresi', un supplente.
La Commissione nazionale, ove necessario, puo' essere articolata in sezioni
di analoga composizione.
2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle
commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti
delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri
decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono stabilite
le modalita' di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle
territoriali.
Art. 1-sexies. - (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati)
-
1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei
richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari
di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito
dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza
nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis
e 1-ter.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di
cui all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza
di cui al comma 1, in misura non superiore all'80 per cento del costo
complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:
a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle
domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione
dello stesso e le modalita' per la sua eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo
1-septies, la continuita' degli interventi e dei servizi gia' in atto,
come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo
1-septies, le modalita' e la misura dell'erogazione di un contributo economico
di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei
casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non e' accolto nell'ambito
dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del
richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario
di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di facilitare
il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali,
il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione,
promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali
che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale
e' affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati
e degli stranieri con permesso umanitario;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale
in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione
dei servizi di cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri,
programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per
le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere
umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono
finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies.
Art. 1-septies. - (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)
-
1. Ai fini del finanziamento delle attivita' e degli interventi di cui
all'articolo 1-sexies, presso il Ministero dell'interno, e' istituito
il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione
e' costituita da:
a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale di base 4.1.2.5 "Immigrati,
profughi e rifugiati" - capitolo 2359 - dello stato di previsione
del Ministero dell'interno per l'anno 2002, gia' destinate agli interventi
di cui all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese
quelle gia' attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in
via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia
e delle finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti
o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione
europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo
comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
2. Per la costruzione di nuovi centri di identificazione e' autorizzata
la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per l'anno 2003.
Art.
33.
(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)
1.
Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della
presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine
extracomunitaria, adibendolo ad attivita' di assistenza a componenti della
famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza
ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, puo' denunciare,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale
del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione
di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione
di emersione e' presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici
postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale
accettante. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma e'
limitata ad una unita' per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico
di sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilita':
a) le generalita' del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante
la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarita' della sua presenza
in Italia;
b) l'indicazione delle generalita' e della nazionalita' dei lavoratori
occupati;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore
a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilita', alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo
trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio
di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini
di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto
dall'articolo 6 della presente legge;
c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la
famiglia alla cui assistenza e' destinato il lavoratore. Tale certificazione
non e' richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al
lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui
al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente
per territorio verifica l'ammissibilita' e la ricevibilita' della dichiarazione
e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio
del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione
alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta
di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia
di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui e' riferita la
denuncia.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi
ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura
- ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare
il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e
alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale
rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive
di cui al comma 4.
Il permesso di soggiorno e' rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo
competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarita'
della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione
delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.
6. I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del
lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le
violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere
finanziario, compiute, antecedentemente alla data di entrata in vigore
della presente legge, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari
indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri
retributivi e le modalita' di calcolo e di corresponsione delle somme
di cui al comma 3, lettera a), nonche' le modalita' per la successiva
imputazione delle stesse sia per fare fronte all'organizzazione e allo
svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione
alla posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire
l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro,
con proprio decreto, determina altresi' le modalita' di corresponsione
delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti
periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti
di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione
per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali
in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello
Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli
380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti
si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilita'
dell'interessato, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una
misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.
Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione
degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del
comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione
della presente legge, e' punito con la reclusione da due a nove mesi,
salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
Capo
III
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
Art.
34.
(Norme transitorie e finali)
1.
Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione
delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonche'
alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
Con il medesimo regolamento sono definite le modalita' di funzionamento
dello sportello unico per l'immigrazione previsto dalla presente legge;
fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le funzioni
di cui agli articoli 18, 23 e 28 continuano ad essere svolte dalla direzione
provinciale del lavoro.
2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari
vigenti sull'immigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto
di asilo, limitatamente alle seguenti finalita':
a) razionalizzare l'impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle
suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;
b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi gia' realizzati
al riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi
esistenti.
3. Il regolamento previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32, e' emanato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni
di cui agli articoli 31 e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata
in vigore del predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina
anteriormente vigente.
4. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di
una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con
decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui al comma
2 dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, il sindaco,
in particolari situazioni di emergenza, puo' disporre l'alloggiamento,
nei centri di accoglienza di cui all'articolo 40 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola
con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello
Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio
medesimo.
Art.
35.
(Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia
delle frontiere)
1.
E' istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia
delle frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle attivita'
di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina,
nonche' delle attivita' demandate alle autorita' di pubblica sicurezza
in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta Direzione
centrale e' preposto un prefetto, nell'ambito della dotazione organica
esistente.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione del numero
e delle competenze degli uffici in cui si articola la Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, nonche' la determinazione
delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1º aprile 1981,
n. 121. Dall'istituzione della Direzione centrale, che si avvale delle
risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. La denominazione della Direzione centrale di cui all'articolo 4, comma
2, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e' conseguentemente modificata in
"Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni
e per i reparti speciali della Polizia di Stato".
4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi
precedenti sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art.
36.
(Esperti della Polizia di Stato)
1.
Nell'ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione dell'immigrazione
clandestina, il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri, puo' inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari funzionari della Polizia di Stato in qualita' di esperti
nominati secondo le procedure e le modalita' previste dall'articolo 168
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali
fini il contingente previsto dal citato articolo 168 e' aumentato sino
ad un massimo di ulteriori undici unita', riservate agli esperti della
Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente
comma.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato
nella misura di 778.817 euro per l'anno 2002 e di 1.557.633 euro annui
a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
Art.
37.
(Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione
dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivita' di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione)
1. Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di "Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivita' di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione" sono altresi' attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonche' degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attivita'.
Art.
38.
(Norma finanziaria)
1.
Dall'applicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34 non devono
derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 30, comma 1, valutato
in euro 1.515.758 per l'anno 2002, e in euro 3.031.517 per l'anno 2003,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 12, comma 1,
lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni di euro per l'anno 2002,
130,65 milioni di euro per l'anno 2003, 125,62 milioni di euro per l'anno
2004 e 117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 2002
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Pisanu, Ministro dell'interno
Bossi, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
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